MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CD440D.AC95BB50" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CD440D.AC95BB50 Content-Location: file:///C:/411C0270/2012_05_20.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
SULLA QUESTIONE =
DEI
“MARÒ”
PUGLIESI PRIGION=
IERI
IN INDIA
Ricevemmo la nota in allegato il 30 marzo u.s. ma, accogliendo
l’invito ad osservare un discreto silenzio stampa, non lo abbiamo dif=
fuso
nella speranza che presto la vertenza si fosse risolta. Purtroppo, alla luce
dei recenti sviluppi della vicenda che, a nostro avviso, non ha avuto e non=
sta
avendo l’autorevolezza necessaria per riportare a casa due nostri
conterranei che rischiano la pena di morte, diramiamo quanto giunto a suo t=
empo
in Redazione.
Considerazioni giuridiche
di
Filippo Anello
I siti nord-americani specializzati iniziano ad
occuparsi degli aspetti giuridici della controversia italo-indiana
analizzandola ovviamente attraverso un modello giuridico più vicino a
quello indiano (common law).
Indiani e americani concordano nel richiamare c=
ome
precedente di riferimento il caso della nave postale francese SS Lotus che =
nel
1927 in acque internazionali entrò in collisione con una nave turca
uccidendone 8 marinai approdando successivamente in un porto turco dove ebbe
luogo il processo penale.
Nel caso Lotus si espresse un tribunale
internazionale, sentenziando più o meno che non si può arroga=
re
la giurisdizione solo in merito alla nazionalità della vittima,
concludendo però che erano due giurisdizioni concorrenti, dato che,
sebbene l’atto di negligenza avesse avuto luogo sulla nave francese, =
fu
su quella turca che se ne manifestarono gli effetti. E il capitano francese
finì in una prigione turca. (un punto a favore dell'India)
Trentuno anni dopo la Convenzione di Ginevra del
1958 (art.6) sancì contrariamente che tutte le navi in acque
internazionali "salvo casi eccezionali espressamente previsti" so=
no
soggette alla competenza esclusiva dello Stato di bandiera (un punto a noi)=
.
La Convenzione di Montego Bay del 1982 (UNCLOS)
ribadisce la nostra esclusiva competenza sul caso. (due a uno a nostro favo=
re)
Ma l'India si appella invece alla Convenzione di
Roma del 1988 (SUA) che contiene delle norme contraddittorie in merito,
assegnando in base a diversi articoli la giurisdizione ora all'India ora al=
l'Italia.
E in caso di giurisdizione concorrente in manca=
nza
di un accordo tra le parti si torna al caso del SS Lotus del 1927: chi ha in
mano i colpevoli procede. (due a due, regola del vantaggio: palla all'India=
.)
Tutto questo per dire come gli americani sembra=
no
quasi consigliarci di non ingaggiare con l'India una contesa sulla
GIURISDIZIONE (come ovviamente stiamo facendo) col rischio di infilarci in =
un
ginepraio da cui con molta probabilità usciremo perdenti.
Mr. Douglas Guilfoyle sull'European Journal of
International Law’s fa notare che chiunque procederà arrogando=
a
se la propria giurisdizione immediatamente dopo non potrà che
riconoscere quanto sancito in modo univoco da TUTTI i trattati internaziona=
li,
ovvero l'IMMUNITA' SOVRANA (o funzionale) dei componenti delle Forze Armate=
di
un altra nazione in servizio.
Questo anche se si arrivasse alla conclusione c=
he
"hanno procurato lesioni mortali a causa di un comportamento imprudent=
e,
aggressivo, con eccesso di difesa, o in contrasto con le istruzioni
ricevute." (questa parte gli yankee credo la conoscano bene).
Insomma battersi per l'IMMUNITA' non per la
GIURISDIZIONE.
Cosa si intende per IMMUNITA' il sussidiario.ne=
t lo
ha chiesto a Enzo Cannizzaro, docente di Diritto internazionale
nell'Università di Roma La Sapienza.
«I due soldati – afferma – so=
no
organi dello Stato italiano che hanno agito nell’esercizio delle loro
funzioni. Di conseguenza, la loro azione, secondo un principio di Diritto
internazionale antichissimo, non può essere imputata loro personalme=
nte,
ma deve esserlo allo Stato italiano».
Il perché di una tale disciplina è
presto detto: «Per intenderci, se così non fosse, qualunque
soldato che, in battaglia, uccidesse, potrebbe essere imputato di omicidio,=
pur
avendo agito per conto dello Sato nell’ambito delle proprie mansioni
ufficiali».
Quindi: «un eventuale illecito compiuto d=
a un
soldato non può essere imputato direttamente a lui nell’ambito=
del
diritto penale di uno Stato, ma va imputato all’Italia nell’amb=
ito
del Diritto internazionale».
Cosa che l’India non sta facendo: «=
non
sta riconoscendo il diritto della cosiddetta immunità funzionale&raq=
uo;.
Non significa che i soldati godano di immunità in senso tecnico:
«Se avessero, infatti, violato gli ordini e le regole d’ingaggio
sarebbero chiamati a risponderne. Ma pur sempre nella propria
giurisdizione».
Se anche il fatto fosse avvenuto all’inte=
rno
delle acque territoriali, per i soldati dovrebbe cambiare ben poco.
«L’immunità funzionale va, in ogni caso, riconosciuta. S=
e,
tuttavia, in tal caso vi possano essere minimi dubbi e margini per una
controversia, è cosa certa che va applicata senza discutere in acque
internazionali».