STATUTO

 

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

"CORO DEGLI ANGELI"

I sottoscritti:

- CESTINETO Rossana, commerciante, nata ad Avellino (AV) il 30 marzo 1966 con domicilio anche fiscale in San-Martino Sannita (BN) via San Giacomo n° 24,

- SANTUCCI Massimino, pensionato, nato a San Martino Sannita (BN) il 5 novembre 1931 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via Neviera n° 35,

- LUONGO Antonio, impiegato, nato a San Martino Sannita (BN) il 14 novembre 1947 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via Chiesa n° 2,

- BOCCHINO Cosimo, operaio, nato a San Martino Sannita (BN) il 6 luglio 1949 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via Costantinopoli n° 39,

- D'ITRIA Benito, elettromeccanico, nato a Benevento (BN) il 12 novembre 1940 con domicilio anche fiscale in SanMartino Sannita (BN) via San Giacomo,

- LACERRA Pasqualina, infermiera professionale, nata a Montesarchio (BN) i1 15 maggio 1956 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via Giulio Carpentieri n° 73,

- LEPORE Assunta, pensionata, nata a Bisacquino (PA) il 10 febbraio 1943 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via San Marciano n° 14,

- STERZI Carmen, studentessa, nata ad Avellino (AV) Il 9 agosto 1974 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via San Marciano n° 14,

- LUONGO Carmela, geometra, nata a Benevento (BN) il 19 febbraio 1976 con domicilio anche fiscale in San Martino Sannita (BN) via Chiesa n° 2,

stipulano e convengono quanto appresso:

ART.1) I sottoscritti, tutti cittadini italiani, dichiarano di voler costituire, come in effetti col presente atto formalmente costituiscono una Associazione denominata "CORO DEGLI ANGELI".

ART.2) L'Associazione ha sede in San Martino Sannita (BN) alla frazione Terranova presso la Parrocchia "SS.Pietro e Paolo Apostoli e S.Gennaro Vescovo".

ART.3) L'Associazione ha lo scopo di apprendere, praticare e trasmettere canti sacri e tradizionali, recitare, conversare, socializzare e fare riunioni a scopo ricreativo culturale -educativo e tutto quant'altro riportato nell'art.1 dell'allegato Statuto.

ART.4) L'Associazione è retta dallo Statuto sociale che composto di undici articoli si allega sotto la lettera A) al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione.

ART.5) L'anno sociale decorre dal l° gennaio al 31 dicembre. Il primo anno sociale si chiuderà il 31 dicembre 1996.

ART.6) La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

ART.7) Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Presidente, Il Vice-Presidente, il Segretario cassiere ed il revisore dei conti la cui composizione e durata è regolata dallo Statuto Sociale allegato.

ART.8) Il Presidente avrà la rappresentanza della Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli avrà pure la firma sociale.

ART.9) Per l'ammissione, recesso ed esclusione degli associati, per l'approvazione dei bilanci, per i diritti e gli obblighi degli associati, per la composizione ed i compiti degli organismi dell'Associazione, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e per la risoluzione di eventuali controversie i costituiti si riportano alle disposizioni contenute nell'allegato statuto sociale.

ART.10) Le spese e conseguenziali dell'atto a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giorgio del Sannio, 13 novembre 1996

 

 

STATUTO CORO DEGLI ANGELI

E costituita un'associazione denominata CORO DEGLI ANGELI con sede in S.Martino Sannita alla frazione Terranova presso la Parrocchia "SS.PIETRO E PAOLO APOSTOLI E S.GENNARO VESCOVO". Detto coro sorge per volontà di un gruppo di cittadini desiderosi di collaborare ad una totale promozione per una scuola cantorum e per la diffusione di canti Sacri e Tradizionali - -

Art.1 - SCOPI DEL CORO: Il coro è un'associazione ed un raggruppamento di cittadini per la maggior parte giovani il cui obiettivo è quello di apprendere, praticare e trasmettere canti Sacri e Tradizionali, recitare, conversare, socializzare e fare riunioni a scopo ricreativo - culturale - educativo, senza alcun carattere politico e non a scopo di lucro, autofinanziato.

Art.2 - CATEGORIA DEI SOCI: I soci sono cosi distinti: A)- SOCI FONDATORI ; B)- SOCI ORDINARI, C)- SOCI JUNIORES; D)- SOCI SINPATIZZANTI ; E) SOCI ONORARI; SOCI FONDÀTORI. Sono costituiti da persone che hanno fondato il Coro e che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari . SOCI ORDINARI: Sono costituiti da persone che hanno compiuto il 14°anno di età. I soci di età compresa tra il 14° ed il 17° anno di età comunque per essere ammessi dovranno aver 1'autorizzazione scritta da colui che esercita la loro patria podestà, SOCI JUNIORES: Sono ragazzi di età inferiore al 14° anno che frequentano 1'Associazione previo autorizzazione di responsabilità firmata da colui che esercita la patria podestà; SOCI SIMPATIZZANTI: Sono i soci residenti e non che seguono la vita del Coro principalmente per trasmettere ai giovani cultura ed educazione; SOCI ONORORI: Sono i soci considerati benemeriti quali il Sindaco ed il Parroco pro tempore, che è di diritto Presidente Onorario.

Art.3 - RICHIESTA DI ADESIONE: Ogni aspirante socio è tenuto ad inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne darà risposta, a sua discrezione, scritta o orale entro 8 giorni dalla richiesta. Per i Soci Juniores la domanda deve essere sottoscritta da colui che esercita la patria podestà. All'atto della iscrizione il socio ammesso deve versare un contributo di associazione di £.10.000, non rimborsabile, per spese di contenitore, spartiti ed altro. Possono far parte dell'associazione persone di ambo i sessi, di qualunque età, che attendano gli scopi fissati dall'associazione. I soci ammessi sono effettivi e come tali hanno il diritto di partecipare a tutte le attività del Coro.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI: I soci hanno il diritto di partecipare a tutti i trattenimenti e manifestazioni che si svolgono, nel rispetto delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il socio è considerato tale a tutti gli effetti ed è tenuto al versamento di una quota mensile oltre ad eventuali contributi straordinari decisi dall'Assemblea. SOCI FONDATORI: Sono quelli descritti all'art. 2; SOCI ORDINARI: I soci ordinari hanno facoltà di esercitare il diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire ogni carica sociale solo dopo una permanenza continua di anni 1 di socio; SOCI JUNIORES: I soci Juniores hanno il diritto di intervenire alle Assemblee e di partecipare alle discussioni che si svolgono ma sono esclusi dal voto e dalle cariche sociali; SOCI SIMPATIZZANTI: Sono i soci descritti all'art. 2, che non hanno diritto di voto e non: possono ricoprire nessuna carica sociale; possono, però, intervenire alle discussioni dell’Assemblea. La quota di iscrizione e mensile è a loro discrezione. SOCI ONORARI: Sono i soci descritti all'art. 2 e non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e mensile. FAMILIARI: I familiari sono le persone che appartengo allo stesso stato di famiglia del socio. Possono partecipare alle attività straordinarie dell’Associazione: convegni e conferenze socio - culturali, ma non possono partecipare ad alcuna Assemblea o votazione. NORME GENERALI : I soci sono tenuti a versare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari determinati dall’Assemblea . Per le spese straordinarie il diritto di voto del socio inferiore al 18° anno di età deve essere confermato dal Genitore che esercita la patria podestà. Il socio che non corrisponderà il dovuto mensile per mesi 2 consecutivi sarà invitato a farlo dal Consiglio Direttivo e trascorso il periodo di 15 giorni infruttuoso sarà oggetto di provvedimento disciplinare in riferimento all'Art. 5. Il socio è tenuto a fare ogni reclamo o proposta per iscritto direttamente al Presidente che lo discuterà nel Consiglio Direttivo e nell'Assemblea.

Art.5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. A carico dei soci che non adempiano a tutti i doveri prescritti dallo Statuto o dai Regolamenti, che non osservino le deliberazioni dell'Assemblea e del C.D. e che con parole o con atti ledano il decoro ed il prestigio del l'Associazione, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: a)- Richiamo verbale; b)-Richiamo scritto; c)-Sospensione dall'Associazione da una a quattro settimane; d)-Sospensione da mesi uno a tempo indeterminato; e) Radiazione. Nei casi di sospensione di cui ai comma "c-d'', il Socio è tenuto al regolare versamento delle quote sociali. Ogni applicazione di provvedimento disciplinare sarà adottato dal C.D. in apposito Consiglio che viene convocato di urgenza per la discussione immediata del caso. La mozione di ''Radiazione" dovrà essere, invece, sottoposta all'assemblea .

Art.6 - CARICHE SOCIALI. L'Associazione ha come organo dirigenziale il Consiglio Direttivo che dura in carica anni due. I soci fondatori convocano la prima assemblea, nella quale esso si compone di n°4 membri eletti dall'assemblea: IL PRESIDENTE; IL VICE PRESIDENTE; IL SEGRETARIO-CASSIERE; IL REVISORE DEI CONTI. A) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila eventuali Regolamenti interni. Firma e riceve al proprio indirizzo la corrispondenza- Il C.D. e l'Assemblea possono essere convocate oltre che dal Presidente anche dalla maggioranza del Consiglio. La maggioranza del C.D. può inoltre, destituire il Presidente per validi motivi dalla propria carica provvedendo alla nomina del nuovo Presidente. L'Assemblea provvede a sostituire ed eleggere eventuali membri dimissionari del C.D. B) Il VICE PRESIDENTE sostituisce in toto il Pesidente in sua assenza. C) Il Segretario-Cassiere cura ogni atto amministrativo e Contabile di cassa inerente all'attività dell'Associazione e presenta al C.D. ogni quattro mesi la situazione di cassa che dovrà essere firmata dal Presidente per essere portata a conoscenza dei soci. Egli, inoltre, svolge in seno all 'Assemblea l'eventuale relazione amministrativa, redige i verbali delle riunioni del Consiglio firmandoli insieme ai componenti del C.D. presenti. Il Segretario-Cassiere cura ogni attività atta al maneggio del denaro, annotando sul registro delle entrate e delle uscite ogni atto contabile e provvedendo all 'affissione all'Albo di ogni situazione finanziaria quadrimestrale per restarvi almeno giorni quindici. Egli è direttamente responsabile di ogni movimento di denaro nell'Associazione ed è incaricato alla riscossione di ogni tributo (in sua sostituzione l'incarico viene esercitato dal Presidente). Egli cura i registri di cassa annotando ogni atto puntualmente ai fini della contabilità che firma sul registro insieme al Presidente. Egli cura l'inventano dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. D)- Il revisore dei conti ha il compito di vigilare sull'esatta osservanza e cura ogni atto amministrativo, di visione dei registri di cassa e di ogni documento contabile dell'Associazione, ogni qualvolta lo ritiene opportuno firmando i registri ad ogni controllo effettuato. I CENSORI sono i membri del Consiglio Direttivo. Essi hanno il compito di sorvegliare sull'esatta osservanza dei regolamenti, curando che tutto proceda secondo le norme della civile convivenza, richiamando i Soci che vengano meno a tali norme.

Art.7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il C.D. ha le seguenti attribuzioni: a)- Redige i regolamenti interni; b)- Delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci ispirandosi ai criteri di ammettere a far parte dell’Associazione solo coloro che dimostrino, a suo insindacabile giudizio, di POSSEDERE QUEI REQUISITI DI MORALITA’ E DI CIVILE EDUCAZIONE INDISPENSABILE ALLA VITA COMUNITARIA. c)- Redige e sottopone all 'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e programma l'attività futura; d)- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; e)- Vigila sul buon andamento della vita dell'Associazione ed adotta o propone le sanzioni disciplinari. f)- Vigila sul puntuale pagamento delle quote sociali. I membri del C.D. sono obbligati a presenziare il Consiglio ogni qualvolta se ne fa richiesta scritta ed a non assentarsi per tre volte consecutive nell'arco del biennio in carica. In tal caso il membro del Consiglio sarà dichiarato decaduto e l'Assemblea procederà alla nomina del suo sostituto. Il membro del C.D. è obbligato a presenziare per intero la seduta del Consiglio e sarà dichiarato assente se egli non presiederà l'intera seduta.

Art.8 - ASSEMBLEA. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. a)- L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno nel mese di dicembre su convocazione del Presidente o della maggioranza del C.D per proporre il bilancio consuntivo e fornire indicazioni circa il programma futuro. Essa, inoltre, elegge i membri del C.D. per il biennio successivo e delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. b) L'Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa del Presidente o della maggioranza del C.D. oppure su richiesta di un terzo dei soci che hanno il diritto di voto per deliberare su argomenti di particolare attualità ed urgenza. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente da essa stessa designata tra i soci non appartenenti al CD. I Soci nominano altresì un segretario dell'Assemblea che ha l'incarico di redigere il verbale della seduta che sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea. Non sono ammessi all 'Assemblea nel caso essa sia riunita per la votazione del nuovo C.D. i soci che non sono in regola con il versamento delle quote mensile, inclusa la quota del mese in corso. Le Assemblee s'intendono legalmente costituite in prima convocazione con l'intervento del 50%+ 1 dei soci ordinari e di quelli che hanno il diritto di voto e, in mancanza del numero legale, saranno valide in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti con i diritti di cui sopra. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate a maggioranza, e in caso di parità, il voto del Presidente dell’Assemblea varrà il doppio. Di regola la votazione è palese; E' segreta quando lo richiede la maggioranza dei soci presenti, o quando si tratta di elezioni o di questioni di persona. Nella votazione segreta in caso di parità di voti sarà indetta una nuova votazione da effettuarsi nello stesso momento e in caso di parità il voto del Presidente dell’Assemblea varrà doppio. L'ordine del giorno dovrà essere affisso all 'Albo dell'Associazione almeno giorni 10 prima in tal modo il suddetto avviso esposto varrà anche come invito all'Assemblea.

Art.9 - MODIFICA ALLO STATUTO. Le modifiche allo statuto dovranno essere proposte dalla maggioranza del C.D. o da almeno il 50%. + 1 dei soci aventi diritto al voto, e dovranno essere iscritte all'ordine del giorno di un assemblea straordinaria appositamente convocata. L'Assemblea sarà valida in I^ convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci di cui sopra, ed in II^ convocazione con qualsiasi numero di soci presenti. Ogni modifica od aggiunta allo statuto sarà valida solo con il 50%+ 1 dei voti presenti in assemblea.

Art.10 - NORME GENERALI: a)- E' vietata qualunque riunione a, scopi politici, elettorali e sindacali. b)- Tutte le disposizioni che saranno ritenute opportune per il buon andamento dell'Associazione saranno contenute nel regolamento allegato al presente statuto.c)- L'Associazione ha il diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali e morali al patrimonio ed al buon nome dell'Associazione.

Art.11 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE. In caso di scioglimento dell'associazione, il C.D. in carica provvederà alla vendita di tutti i beni di proprietà della stessa, ripartendo la somma ricavata a tutti i soci, ognuno in proporzione della quota mensile corrisposta. Lo scioglimento potrà avvenire solo se approvato da 2/3 dei soci iscritti aventi diritto al voto.

I Firmatari di quest’atto

ROSANNA CESTINETO - SANTUCCI MASSIMINO

ANTONIO LUONGO - BOCCHINO COSIMO

D’ITRIA BENITO - LACERRA PASQUALINA

ASSUNTA LEPORE - CARMEN STERZI

CARMELA LUONGO

SAN GIORGIO DEL SANNIO

13 NOVEMBRE 1996

REGISTRATO ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DI

BENEVENTO, 20 NOVEMBRE 1996

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